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Evoluzione dell’intelligenza artificiale nell diritto.

La necessità di regolamentazione

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20/04/2023 às 12:09
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O projeto de pesquisa aborda as implicações legais da Inteligência Artificial no Direito, incluindo a regulação de robôs e novas formas de personalidade jurídica.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il connessionismo e il cognitivismo. 3. L'intelligenza artificiale nel mondo giuridico – gli obiettivi della ricerca. 4. La regolamentazione dei robot – l'oggeto specifico della ricerca. 5. Intelligenze artificiali del presente e quelle del futuro: cosa aspettare. 6. Nuove forme di capacità giuridica e nuovi soggetti di diritto. 7. Normativa di base. 8. La Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale. 9. La personalità elettronica dell’intelligenza artificiale. 10. Osservazioni conclusive: temi di ricerca. 10.a) Il diritto: guida dela tecnologia. 10.b) Lo smart contract.


1.Introduzione

Il presente progetto di ricerca riguarda alle implicazioni giuridiche dell’applicazione delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel campo del Diritto.

La linfa che ha stimolato nuovi e decisi interessi di ricerca in argomento è stata lo sviluppo delle tecnologie elettroniche e l’aumento delle capacità dei computer.

Per lungo tempo il corpo e la mente umana sono stati studiati separatamente dando origine a cervelli elettronici dalle capacità straordinarie.

L’evoluzione ha condotto l’integrazione meccatronica, con una biomeccanica simile a quella del corpo umano e sistemi paragonabili talvolta superiori al cervello humano.

Il concetto di intelligenza artificiale può essere ricondotto alla Babbage-Menabrea-Lovelace, perchè fu proprio in seguito ad una conferenza a Torino, nel 1840, durante la quale Charles Babbage illustrò la sua macchina analítica, che Luigi Federico Menabrea ha scrito un articolo su quanto esposto dallo scienziato, e tradotto da Ada Lovelace.

Dall’incontro di questre tre fu tracciata la prima distinzione fra “meccanici” e “capacità analitiche”, oggi fra hardware e software.1

In 1950 il matematico John McCarthy inventò il termine intelligenza artificiale in modo casuale, e insieme ai suoi collaboratori portava avanti dei lavori per scoprire come usare il linguaggio: alle macchine, formare astrazioni e concetti, risolvere problemi ormai riservati all’uomo, e migliorarsi” ma non avevano un termine per definirla.2

Così fu che si inventò questo nome da essere utilizzato per definire ogni operazione compiuta dalle macchine che se fosse svolta da un uomo richiederebbe l’impiego di capacità intellettive.

L’autori Marvin Minsky e Seymour Papert evidenziarono i limiti delle prime reti neurali artificiali da loro realizzate. 3

Secondo il pensiero di Alan Turing, circa la possibilità delle macchine di ragionare come la mente umana, o sia la possibilità di pensare, di avere stati cognitivi, di capire discorsi e domande, lui contestò la tesi secondo cui l’intelligenza umana potesse essere riprodotta all’interno di una macchina programmata.

Ma nella visione di Per Searle: la proprietà principale dell’intelligenza umana non può essere ridotta a semplice esecuzione di compiti di calcolo : “nessun modello puramente formale sarà mai sufficiente in sé per l’intenzionalità, perché le proprietà formali non sono di per sé costitutive di intenzionalità, e non hanno di per sé poteri causali (...)”. Tuttavia l’argomentazione di Searle contro l’intelligenza artificiale è l’esperimento cinese, attraverso il quale si cercò di dimostrare che la sintassi non era condizione sufficiente per la determinazione della semântica 4.

Di contro, altre autori, hanno sostenuto e tuttora sostengono l’imminente arrivo dell’intelligenza artificiale forte. Tra questi, Rauymond Kurzweil, il quale in una delle sue principali opere sostiene che la “singolarità” è molto vicina e che la crescita esponenziale della tecnologia arriverà a superare l’uomo dal punto di vista dell’intelligenza e del ragionamento.


2. Il connessionismo e il cognitivismo

Il connessionismo è un approccio delle scienze cognitive sviluppatosi attorno agli anni’60, in contrapposizione al cognitivismo, che spiega il funzionamento della mente umana attraverso le reti neurali.

La mente, quindi, non è soltanto un computer perchè lavora in maniera molto più complessa grazie a connessioni neuronali così complesse da non poter essere nemmeno descritte e, quindi, neppure riprodotte da un software.

Per il cognitivismo, invece, il processo mediante il quale le informazioni vengono acquisite, trasformate, elaborate è assimilato a quello di un computer che elabora informazioni provenienti dall’esterno, restituendo a sua volta informazioni sotto forma di rappresentazione della conoscenza, organizzata in reti semantiche e cognitive.

In questo senso il connessionismo mette in discussione il postulato fondamentale del cognitivismo, ossia l’analogia tra mente e computer. 5

In effetti, quello che si sta avendo negli ultimi anni, in termini di progresso tecnologico è piuttosto evidente e la dottrina non si è preoccupata soltanto di capire se le macchine sono o possono essere intelligenti ma se anche se sono o possono essere morali.


3. L'intelligenza artificiale nel mondo giuridico – gli obiettivi della ricerca

In questo senso sembra che il passo è breve per sostenere che, se le macchine possono imparare e decidere allora possono anche essere giuridicamente responsabili per le attività che compiono.

Pertanto si osserva che non è sufficiente l’inquadramento appena dal punto di vista fenomenologico e ontologico dell’intelligenza artificiale ma che impone un’indagine sullo status giuridico della stessa.

La legge più recente, in tal senso, è arrivata dal diritto positivo, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, la “Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica”, tuttavia il dibattitto risale almeno al 1992 con il famoso saggio di Solum intitolato Legal Personhood for Artificial Intelligences. 6 Da allora, sempre più ci si è confrontati con intelligenze artificiali evolute e ci si è interrogati sulla metodologia più idonea per inquadrare il loro status giuridico.

Lo scopo di questo proggeto sarà di stimolare riflessioni sul status giuridico dela IA, per attribuire ad alcuni tipi di robot.


4. La regolamentazione dei robot – l'oggeto specifico della ricerca

Il forte impulso o necessità di una regolamentazione dei robot, che si estende fino a considerarli autonomi centri di imputazione giuridica, fornisce la necessità della costruzione di una soggettività che tenga conto delle notevoli differenze tra le macchine intelligenti e i più comuni soggetti di diritto, come l’esseri umani, enti, animali.ecc.

La tecnologia ci presenta oggi sistemi robotici che ragionano, che prendono decisioni, che hanno capacità volitiva e forse arrivano anche a riconoscere emozioni. Una sostanziale tripartizione, che nella persona umana si presenta con caratteristiche di inscindibilità, mentre nelle macchine si presenta in modo separato quasi a volerne proprio evidenziare la distanza dal genere umano.7

Queste basilari componenti nella storia del diritto hanno avuto una lunga trattazione, tuttavia oggi si ripresentano come possibili tappe del percorso che ogni studioso bisogna compiere nello studio delle macchine, una volta che sanno sempre più autonome, grazie all’evoluzione tecnologica.

I giuristi hanno già svolto nel corso del tempo un grande sforzo scientifico e teorico per elaborare alcune finzioni giuridiche come per esempio definire la soggettività periferica, come degli enti. Ma oggi, sarà molto importante interrogarsi sul loro status giuridico della IA, limitatamente a quelle che possono definirsi autonome.


5. Intelligenze artificiali del presente e quelle del futuro: cosa aspettare

Dinnanzi al nuovo mondo tecnologico occorre saperne cogliere i tratti e le peculiarità, per ricostituire un quadro normativo armonico, che stia in grado di assicurare la continuità dei valori fondamentali della società e delle principi fondamentale del diritto.

È proprio sulla realtà immaginaria delle intelligenze artificiali completamente autonome che si incontrano le più teorie sulla personalità elettronica e sulla soggettività dei robot.

Curiosamente, dottrine che giungono a conclusioni opposte sulla necessità di un riconoscimento della personalità giuridica alle macchine intelligenti, immaginano di trovarsi al cospetto dell’androide e, se da una parte, quella intelligenza tipicamente umana spinge a favore della soggettivazione, dall’altra, quell eccesso di prossimità rappresenta una vera ragione per la resistenza.

Con queste osservazioni, non si vuole negare l’attuale necessità di un confronto sulla soggettività giuridica delle intelligenze artificiali autonome, che con fiducia nel progresso tecnologico si materializzeranno in un futuro non molto lontano.

La distanza temporale e il dibattito su scenari futuri, si consideri che nel presente già esistono forme di autonomia che distanziano le macchine dalla categoria più tradizionale degli strumenti e che pongono urgenti interrogativi sulla responsabilità dei vari attori, o sia per le azioni e omissioni imputabili ai robot, qualora le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico.

Si pensi, a titolo d’esempio, alla miriade di contributi in materia di cloud computing o di blockchain, che sono tecnologie dalle molteplici facce, e anche molto distanti tra loro. Ebbene, le motivazioni che conducono le Dottrine verso conclusioni talvolta opposte sono spesso da ricercare sul diverso contesto preso ad esame dagli autori.8

Osservare, infatti, una blockchain pubblica oppure una blockchain privata può condurre a conclusioni diametralmente opposte, ad esempio, quando si tratta della loro compatibilità con la disciplina posta a presidio della protezione dei dati personali.


6.Nuove forme di capacità giuridica e nuovi soggetti di diritto

L’esigenza attuale per quanto riguarda il tema, è di capire chi risponde di eventuali danni provocati dalle intelligenze artificiali, quindi, l’aspetto della soggettività, e del riconoscimento di una autonoma sfera giuridica delle stesse.

L’approccio a questa tematica non può considerare la macchina come oggetto o ancora come um “strumento inanimato”, perchè si pongono nuovi interrogativi per il fatto che le intelligenze artificiali sono in grado di compiere attività senza l’assistenza dell’uomo, fino a giungere in futuro ad un’autonomia che potrebbe uguagliarlo o forse superalo.

Un esempio concreto sono le auto a guida autonoma, in antitesi con la regola generale per cui “ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente”9, un aspetto non troppo problematico e risolvibile con una modifica normativa.

Tuttavia, altra difficoltà è la questione della responsabilità che può derivare dalla circolazione delle auto a guida autonoma, perchè qui non trovano spazio le categorie della responsabilità civile per la circolazione di veicoli: il guidatore non esiste e tra il proprietario, l’utilizzatore, il fabbricante e il programmatore non è affatto semplice individuare il responsabile 10.

Diviene sempre più complesso determinare il soggetto responsabile del risarcimento. Ma ciò è possibile soltanto nella misura in cui la machina abbia una propria soggettività giuridica.

Se la macchina diventa proprietaria e anche titolare di un patrimonio, può, di conseguenza, assumere doveri e obblighi, come per esempio il pagamento delle tasse o l’assunzione dell’obbligazione risarcitoria, e anche si configurerebbe una posizione di imputabilità autonoma del tutto analoga a quella della persona.

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Nonostante l’esigenza di una nuova soggettività sia sempre più presente, va rilevato che gli ordinamenti, che si sono occupati di disciplinare i più vari aspetti della robotica, lo hanno fatto ricorrendo alle tradizionali categorie dell’imputazione delle responsabilità, quindi attribuendole al fabbricante, al proprietario, al possessore e anche all’utilizzatore.

Il passo ora necessario, per un nuovo approccio regolatorio, è capire se, e come, i robot possano essere inquadrati tra i soggetti di diritto.


7.Normativa di base

La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 afferma che l’evoluzione tecnologica sta presentando modelli difficilmente riconducibili all’agire di esseri umani determinati, per questo motivo alcuni possono difendere la nascita delle “persone elettroniche” e quindi di una imputabilità autonoma riconducibile alle stesse. 11

Nello stesso documento, si invoca anche la necessità di una Carta etica della robotica, tale da assicurare che il percorso avvenga in condizioni tali da preservare la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione dell’uomo e anche suoi diritti fondamentale. 12

La Commissione europea ha fatto proprio questo orientamento nel 2019 con una Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “per creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica”. 13


8. La Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale

Un primo input europeo per la futura regolamentazione dell’intelligenza artificiale è arrivato attraverso la Carta etica europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti, adottata il 3 dicembre 2018 da parte il della CEPEJ. Questa normativa há il scopo di individuare, attraverso un specifico riferimento alla giustizia, fondamentali linee guida alle quali dovranno attenersi i soggetti pubblici e privati:14

  • A) La necessità di una disciplina autonoma dell’IA;

  • B) La costituzione da parte del Parlamento europeo di una commissione speciale sull’intelligenza artificiale in un’era digitale (AIDA), per un’efficace regolamentazione stessa.

L’obiettivo principale è di generare fiducia verso le intelligenze artificiali mediante la proposta di un impiego etico delle stesse, ma il primo vero stimolo per la strutturazione di una regolamentazione giuridica protrebbe essere, un orientazione verso il rispetto dei diritti fondamentali, la non discriminazione, la trasparenza, l’imparzialità, la correttezza ecc.

Per le persone fisiche, la soggettività, che si acquista al momento della nascita, è sufficiente perché esse siano titolari di diritti e doveri, mentre la capacità giuridica, che è la misura della soggettività, o sia è l’effettiva titolarità di quelle posizioni.

Diversamente avviene per gli enti, per i quali il legislatore ha previsto una disciplina differente, che divengono soggetti giuridici solo quando acquisiscono la personalità giuridica.

Queste prime precisazioni permettono di osservare la netta distinzione tra l’attribuzione della personalità e il semplice riconoscimento dello status di soggetto di diritto. Problema assai diverso, è, invece, quello relativo alla soggettività, ossia all’ampliamento di una autonoma sfera giuridica alle intelligenze artificiali.15

La nozione di soggetto non è fornita esplicitamente dall’ordinamento ma ancora oggi è riconducibile alla definizione classica elaborata da Hans Kelsen nella sua Dottrina pura del diritto: centro unitario di imputazione e quindi titolare di situazioni giuridiche soggettive.16

Una definizione che si limita al dato formale della titolarità di posizioni giuridiche e prescinde totalmente dalla natura (umana) del destinatario di, questa o quella, posizione giuridica garantita o sanzionata dalla norma.

Ciò è sufficiente per non negare alle intelligenze artificiali la possibilità di essere riconosciute soggetti giuridici dalla natura non umana. Sul piano concreto, poi, l’analisi deve basarsi sull’idoneità che queste hanno di assumersi diritti ed obblighi, che, in altri termini significa la loro capacità a partecipare scientemente alla rete sociale.

Questo è il cosiddetto piano dell’essere, che è quello che genera la maggior distanza tra la persona fisica e le intelligenze artificiali, alle quali manca la vera e propria personalità caratteriale.

Allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, nelle macchine intelligenti non sarebbero rintracciabili quelle capacità tipicamente umane di esprimere giudizi ed esercitare discrezionalità nelle proprie azioni.

Invero, non necessariamente, per attribuire uno status giuridico alle intelligenze artificiali, si deve passare attraverso l’analisi di stati psichici e cognitivi mentali. La teoria della finzione e quella della realtà giuridica sono la chiara dimostrazione di strade alternative, laddove, in base alla prima, con una fictio nelle quali si afferma che “tutto è finto nella concezione delle persone giuridiche”.

Putnam, filosofo e matematico statunitense in sua opera “I robot: macchine o vita creata artificialmente?” è stato il primo a ipotizzare la soggettività anche giuridica dei robot basandosi sul fatto che questi potessero avere stati psicologici, senza peraltro, con ciò, voler intendere che fossero dotati di coscienza.17


9. La personalità elettronica dell’intelligenza artificiale

Per imputazione della personalità dell'intteliganza artificiale, si intende la scelta dell’ordinamento di rendere una entità destinataria di diritti e obblighi da cui deriva la legittimazione, intesa come riconosciuta idoneità a compiere atti dispositivi della propria o della altrui sfera giuridica.

Per le intelligenze artificiali, l’elemento dell’imputazione appare, a prima vista, il più semplice da ottenere, in quanto si tratta di una decisione che spetta al legislatore ma le cose non stanno proprio così perché, come sopra detto, il suo naturale prolungamento è la legittimazione, che deve necessariamente basarsi sulla capacità naturale, o sia la capacità di intendere e di volere.

Se è vero che questa è presunta fino a prova contraria da una capacità legale, è anche vero che quella presunzione è possibile perché il genere al quale appartiene il soggetto considerato ne è fisiologicamente dotato.

Negli enti, ove le azioni sono determinate da una sintesi di menti umane, è semplice rilevare quella capacità di intendere e di volere, tuttavia, per le intelligenze artificiali può essere fatto lo stesso discorso con la stessa certezza solo allorquando si considerano forme molto elementari delle stesse, quelle che eseguono istruzioni precise e le cui azioni sono prevedibili.

Prendendo in considerazione forme più evolute di intelligenza artificiale, invece, si tende all’autonomia e all’imprevedibilità delle sue azioni, fino ad escludere che esse siano la proiezione dell’ingegno del programmatore.

Metaforicamente potrebbe affermarsi che gli stadi evolutivi dell’IA rispecchiano parallelamente le fasi dell’evoluzione della persona fisica, caratterizzate da diversi livelli di sviluppo umano psicofisico, il cui apice è il raggiungimento della maggiore età (salvo eccezioni specificamente previste dall’ordinamento).

Seguendo tale parallelismo, non può certo affermarsi che l’attuale livello di sviluppo delle intelligenze artificiali abbia raggiunto capacità di intendere e di volere tale da giustificare quel sostrato necessario al legislatore per riconoscere un’imputabilità (e quindi una legittimazione) come quella tipica delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Potrebbe quindi dichiararsi l’attuale impossibilità di procedere con il riconoscimento dello status di persona elettronica ma questa sarebbe un’ingiustificata sconfitta in quanto basata su una visione della soggettività antropomorfica.

Ci si trova dinnanzi a fenomeni totalmente nuovi, per i quali è necessaria una regolamentazione basata sui reali significati della soggettività che l’analisi del diritto positivo rivela e dai quali si scorge che i fini per i quali l’ordinamento determina i vari elementi della soggettività non sono necessariamente connessi con l’idea di individuo della specie umana.

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Sobre a autora
Vanessa Massaro

Doutora (PhD) em Direito pela Università degli Studi di Torino Turim - Itália.Doutorado em Direito, Pessoa e Mercado. Pesquisadora na área do Direito Privado pela Università degli Studi di Torino - Campus CLE. Participação em 2014, 2015 e 2017 no Doutorado Organizado pela União Europeia - Erasmus Mundus e no Doutorado em Direito na Università Degli Studi di Milano. Milão - Itália. Membro do Instituto dos Advogados do Paraná - IAPPR. Curso de aperfeiçoamento em Comparative Private Low na Università Uninettuno-Roma. Curso de Aperfeiçoamento em Direito dos Mercados Financeiros pela Università degli Studi di Milano.Milão - Itália. Pós-graduação em Direito pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. Formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.Contato: [email protected]@gmail.comSite: www.unito.it Home > Studenti > Massaro VanessaDipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"Home > Personale > Vanessa Massaro. LIVROS DISPONÍVEIS NO SITE DA AMAZON E NO CLUBE DE AUTORES. Público alvo: estudantes de Direito, Economia e Administração de Empresas; operadores do direito e concurseiros.

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