La disciplina della prescrizione nel diritto civile tedesco è caratterizzata da periodi di prescrizione molto lunghi, perché prevede per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli un periodo di prescrizione il Codice Civile tedesco ( BGB ) consente di far valere diritti derivanti dalla lesione della integrità fisica e della salute fino a 30 anni a decorrere dal fatto lesivo.
Lungo è anche il periodo di tempo previsto dal BGB per far valere diritti in materia ereditaria ( 30 anni ).
In che riguarda l’oggetto e durata della prescrizione, il diritto di pretendere da un altro un fare od un omettere, è soggetto a prescrizione e la durata della prescrizione ordinaria è di tre anni.
Il diritto di chiedere il trasferimento di una proprietà fondiaria, si prescrive in dieci anni.
Si prescrivono in 30 anni: diritti in materia di famiglia ed ereditaria, diritti accertati con sentenza passata in giudicato, diritti derivanti da transazioni giudiziali, diritti accertati in sede fallimentare.
I diritti al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dei beni della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà, si prescrivono in 30 anni dalla data del fatto lesivo, indipendentemente dal momento in cui il danneggiato ne ha avuto cognizione.
Gli altri diritti al risarcimento dei danni si prescrivono in 10 anni, indipendente dal fatto che il creditore abbia avuto cognizione del diritto o ne avrebbe potuto avere cognizione, con un comportamento non caratterizzato da colpa grave.
La durata della prescrizione non può, in nessun caso, neppure per effetto di pattuizione tra le parti, eccedere i 30 anni, neppure è ammissibile una convenzione tra le parti diretta ad abbreviare la durata della prescrizione in caso di responsabilità per atti dolosi.
In che riguarda la sospensione della prescrizione, qualora tra debitore e creditore pendano trattative aventi per oggetto il diritto controverso, la prescrizione è sospesa fino a quando una delle parti rifiuti la prosecuzione delle trattative.
Hanno altresì effetto sospensivo della prescrizione, la citazione diretta ad ottenere l’accertamento del diritto o l’adempimento, la richiesta intesa ad ottenere la clausola di esecutorietà, la notifica del decreto ingiuntivo nel procedimento monitorio e l’insinuazione di un credito nel corso di un procedimento di fallimento.
La prescrizione è anche sospesa durante il periodo di tempo in cui, in seguito ad un accordo tra creditore e debitore, quest’ultimo non è tenuto ad adempiere.
E’ sospesa la prescrizione in materia di diritti tra coniugi fino a quando perdura il matrimonio. La stessa cosa vale per i diritti tra conviventi fino a quando perdura la convivenza e tra tutore e sottoposto a tutela fino a quando è in atto la tutela.
Nel calcolo per la maturazione della prescrizione non si tiene conto del periodo di tempo in cui la prescrizione è sospesa.
Se una persona incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi non ha tutore, la prescrizione non inizia a decorrere prima che siano passati sei mesi dall’avvenuta nomina di un tutore.
La prescrizione inizia nuovamente a decorrere, se il debitore, stesso che implicitamente, ha riconosciuto la fondatezza del diritto del creditore, se viene richiesto o compiuto un atto esecutivo e dopo la maturazione del periodo di prescrizione, il debitore può rifiutare l’adempimento. Ma di quanto corrisposto, non può essere chiesta la restituzione, anche se l’adempimento è avvenuto ignorando l’intervenuta prescrizione.