Indice. 01.Introduzione. 02.Origini della moderna società internazionale. 03.Società internazionale: moderna, naturale e necessaria. 04.La società internazionale non possiede una propria struttura istituzionale: secondo la dottrina. 05.L'effettività delle norme internazionale. 06.Il diritto internazionale nella scienza giuridica. 07.La giuridicità del diritto internazionale. 08.Hans Kelsen: una linea di pensiero diversa. 09.La unicità del diritto internazionale. 10.Gli sviluppi della dottrina contemporanea. 11.Il divieto dell'uso della forza. 12.Carta delle Nazioni Unite. 13.Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale secondo la Carta delle Nazioni Unite. 14.La cooperazione per sviluppo economico. 15.Obbligo di indenizzo: la Carta dei diritti e doveri economici degli stati. 16.I beni: la Carta dei diritti e doveri economici degli stati. 17.La protezione dei diritti dell'uomo. 18.Concluzione. 19.Bibliografia.
01.Introduzione.
Oggi la dizione diritto internazionale si è imposta anche se effettivamente essa non sia indicativa dei soggetti che tale diritto riguarda.Così sono state proposte altri termini come quello di diritto interstatuale ( periodo moderno ), ecc.
Però, un punto importante è che il concetto di diritto internazionale presuppone l'esistenza di una società internazionale e anche l'esistenza della pluralità di soggetti cui imputare obblighi e pretese.
02.Origini della moderna società internazionale.
La parte maggiore della dottrina concorda nel'individuare l'origine della società internazionale nel periodo fra il XV e XVII secolo, ossia nel passaggio dallo stato patrimoniale allo stato assoluto, e anche con il consolidamento di una pluralità di monarchie nazionali, in particolar modo in Europa.
Tale configurazione di diverse sovranità combinatasi con lo sviluppo delle comunicazioni fra le nazioni diventerà sempre più necessario tanto più si realizzerà la trasformazione dell'economia da agricola a economia industriale.
Tutto ciò in un importante quadro culturale costituito dal pensiero politico di tanti fra i quali, Machiavelli, Hobbes, ecc.
Con il passaggio dallo stato patrimoniale feudale allo stato assoluto moderno che si lascia alle spalle il problema medioevale del rapporto fra stato e chiesa e della lotta per le investiture, perché col passare del tempo il problema stesso perdeva di interesse visto che l'unità del cristianesimo era venuta meno, o sia non era tanto presa in considerazione.
Una parte della dottrina ha cercato di fare risalire le origini della società internazionale all'alto medioevo, considerando la evoluzione dal feudalesimo allo stato assoluto come un processo di continuità nell'ambito di una originaria comunità cristiana.
Però, la comunità internazionale nasce con l'affermarsi di stati sovrani che sempre per esigenze maggiori cambiano la realtà economica e tecnologica.
03.Società internazionale: moderna, naturale e necessaria.
Quando se dice che la società internazionale è una società naturale, si vuole dire, ovviamente, che essa non è il prodotto di un accordo fra i soggetti che la compongono.
Perché essa sorge per il solo fatto che quando si manifesti una sovranità nazionale e questa viene a contatto con un'altra, essendo anche naturale che con il sorgimento de un determinato ambito territoriale e un potere supremo, tale suprema potestà fra i cittadini, venga in contatto con la autorità di comando del territorio contiguo e anche dei cittadini, perché con i suoi cittadini hanno sempre crescenti rapporti, principalmente, economici. Ovviamente che questi rapporti si universalizzano con le scoperte geografiche.
Interessante sottolineare che secondo parte della dottrina, la società moderna internazionale sarebbero stati al suo inizio come una società con un ordinamento giuridico puramente europeo, tradotto in un appoggio all'espansione coloniale delle potenze europee.
L'universalismo della moderna società internazionale si sviluppo nei venti anni successivi alla seconda guerra mondiale con la decolonizzazione avvenuta anche grazie alle Nazioni Unite.
A riguardo la Carta delle Nazioni Unite ( 1945) dispone su il principio della uguaglianza dei diritti e anche su il principio dell'autodecisione dei popoli .
Tale Carta, adottata a San Francisco dice che gli Stati membri, devono assumere la responsabilità dell'amministrazione di territori e anche “hanno il dovere di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni,prendendo in considerazione le aspirazioni politiche... nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni...”.
L'Assemblea Generale ha dichiarato in 1960 che l'assoggettamento dei popoli ad un dominio straniero è contrario alla Carta delle Nazioni Unite, disponendo che un territorio bisogna avere una piena condizione di autogoverno.
04.La società internazionale non possiede una propria struttura istituzionale: secondo la dottrina.
In che riguarda la mancanza di una organizzazione politica e istituzionale nell'ambito del diritto internazionale, la dottrina ha parlato della società internazionale come una società basata sulla giustapposizione dei suoi membri. In altre parole, una società con struttura essenzialmente privatistica.
Tale situazione si può descrivere attraverso l’elencazione di alcuni caratteri specifiche: il fatto di non esiste un legislatore sovraordinato ai soggetti della società perché le norme derivano o dalla consuetudine o da trattati, il giudice non può pronunziare la sentenza se tutti i litiganti non gli hanno conferito la giurisdizione, ossia le parti non siano d'accordo a rimettere la decisione a quel terzo, e non esistono organi di tipo esecutivo.
Si può concludere che esiste un grande problema per stabilire se effettivamente un sistema così primitivo sia o meno un ordinamento giuridico, però il argomento più utilizzato a favore della giuridicità dell'ordinamento internazionale è l'effettività delle sue norme.
05.L'effettività delle norme internazionale.
Al fine di rafforzare la giuridicità dell'ordinamento internazionale la risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 44/33 del 1989, ha dichiarato che il periodo 1990-1999 costituirà il decennio delle Nazioni Unite in che riguarda il diritto internazionale, una volta che i principali obiettivi del decennio sono state : promuovere accettazione e rispetto delle norme internazionali, promuovere strumenti e metodi per la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare, con il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia e anche incoraggiare la codificazione e la conoscenza del diritto stesso.
Il rapporto paritario dei membri della società internazionale è stabilito sancito direttamente dalla Carta delle Nazioni Unite
Nella Carta delle Nazioni Unite dove si afferma che la Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i membri, tradotta in una dichiarazione dove si specifica il suo significato in vari punti specifiche: che gli stati sono uguali dal punto di vista giuridico, che ogni stato gode dei diritti inerenti alla piena sovranità, che ogni stato ha l'obbligo di rispettare la personalità degli altri stati, che l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello stato sono inviolabili, che ogni stato ha diritto di scegliere e sviluppare liberamente il suo sistema politico, sociale, economico e culturale e anche che ogni stato è tenuto ad adempiere pienamente e in buona fede i suoi obblighi internazionali e a vivere in pace con gli altri stati.
Per la dottrina tale parità si è tramutata in un equilibrio instabile fra punti di forza impari e a tale proposito si ricorda il ruolo svolto nella comunità internazionale dalle grandi potenze nella gestione degli affari internazionali.
06.Il diritto internazionale nella scienza giuridica.
La dottrina classica del diritto internazionale si tratta del pensiero maturato a partire dal XV secolo che ha la sua radice nel patrimonio giuridico romanistico e in particolare nei suoi concetti di ius naturale e di ius gentium.
Lo chiamato ius gentium esprimeva l'idea di un fenomeno giuridico caratterizzato da norme comuni e adottate presso tutte le genti in tutti i paesi
Lo ius naturale ovviava alla mancanza di autorità superiori alle singole sovranità imponendosi come ordine razionale naturale, però esso non veniva inteso come un insieme di precetti costruiti dalla filosofia morale ma come precetti vivente nei rapporti fra pari.
07.La giuridicità del diritto internazionale.
Il autore U. Grozio afferma la giuridicità del diritto internazionale imposto dalla razionalità comune a tutti gli uomini perché il centro del suo pensiero è la razionalità. Però un secolo dopo, J. Burlamaqui vede nel diritto che regola le relazioni tra stati, un riflesso di una società analoga a quella che naturalmente stringe gli uomini. Ma se il diritto des gentes nasce dalla razionalità umana esso, come la ragione umana, è immutabile.
Il autore che condensò il pensiero della dottrina classica fu Jacob Moser, perché, nel XVIII secolo, accentrò la sua attenzione sulla fonte principale del diritto internazionale, o sia, la consuetudine che fonda uno ius commune, contrapposto allo ius particolare scaturente dai trattati stipulati dai singoli paesi, però lo stesso ius particolare trova la sua giustificazione nello ius commune, attraverso il principio pacta sunt servanda.
I punti cardine di tale dottrina sono la centralità dello stato come unica fonte sovrana di diritto e la coercibilità come elemento caratterizzante.
Possiamo citare il pensiero di J. Austin, per il quale il diritto positivo consiste in quelle norme che un superiore impone a tutti coloro che sono a lui subordinati.
Per lui l'imperatività deontologica è essenziale al diritto. Perciò per Austin le norme internazionali non sono vere norme giuridiche, perché mancando quel superiore politico che le possa imporre.
Diversamente H. Triepel e D. Anzilotti individuarono quel superiore politico nella collettività di stati, cui ogni stato nella sia singolarità è subordinato. Per loro, il centro dell'attenzione dottrinale è il trattato, (vera fonte del diritto internazionale) in cui al limite anche la consuetudine si risolve come fattispecie tacita.
Però Triepel fu sempre negatore della unicità del diritto internazionale che invece si risolverebbe in una pluralità di sistemi.
Sempre nell'ambito del positivismo si colloca una linea di pensiero diversa ( Hans Kelsen).
08.Hans Kelsen: una linea di pensiero diversa.
Kelsen riconosce le due principali fonti del diritto internazionale come la consuetudine e il trattato, qust'ultimo appoggiato sulla suprema norma consuetudinaria pacta sunt servanda.
Kelsen riconosce anche il carattere particolare del diritto pattizio internazionale vigendo le sue norme non per tutti gli stati ma solo per gruppi.
Il autore parla di diritto internazionale convenzionale e di diritto internazionale consuetudinario generale come due diversi livelli che viene ad integrarsi alle norme giuridiche dei tribunali internazionali.
Per Kelsen le conseguenze della violazione del diritto internazionale sono la rappresaglia e la guerra, ma si tratta dell'inizio di uno sviluppo.A questo punto Kelsen pone la unicità del diritto internazionale come la necessità epistemologica della scienza del diritto, contro le dottrine dualistico pluraliste.
09.La unicità del diritto internazionale.
Per criare tale unificazione Kelsen analizza il rapporto reciproco di due o più sistemi normativi, o sia, due complessi di norme possono costituire un sistema unitario in due sensi, una volta che, un ordinamento è subordinato all'altro, in quanto uno trova nell'altro il fondamento della sua validità e quindi la sua norma fondamentale; oppure nel senso che entrambi gli ordinamenti sono equiparati fra loro, ossia reciprocamente delimitati nella loro sfera di validità.
Però in questo secondo caso, per costituirsi in unità è necessario un terzo ordinamento che determini la produzione degli altri due, li delimiti reciprocamente nelle loro sfere di validità.
Se il diritto internazionale e il diritto degli stati particolari formano un sistema unitario, il loro rapporto reciproco deve allora consistere in una delle due forme qui descritte.
Precisamente il secondo senso è quello che supera tutte le concezioni dualistiche.
Il fatto che cosesistano più ordinamenti giuridici delimitati nei loro ambiti di validità, interagenti e coordinanetesi fra loro presuppone la esistenza di un insieme di regole che svolgono tale funzione delimitante e coordinante.
In tale concezione, il sorgere degli stati, considerati da questo punto di vista, si presentano come fenomeni giuridici, come la costituzione e lo scioglimento di una persona giuridica nel quadro del diritto statale interno.
Ad avviso del autore Kelsen, la concezione classica non può essere negatrice del diritto internazionale in quanto afferma il primato dell'ordinamento giuridico del singolo stato che diviene il fondamento di ogni atto esterno, perchè ogni norma del diritto internazionale è valida in quanto riconosciuta dallo stato medesimo. Antitesi fra il dogma della sovranità dello stato e il suo soggettivismo e la sua concezione oggettiva del diritto.
In tale concezione oggettiva, la regola del diritto internazionale, operante come schema qualificativo, collega ad un determinato evento la sanzione corrispondente, o sia, la rappresaglia.
Tale evento è un atto normativo dello stato particolare, o sia la sanzione che corrisponde a una violazione di un obbligo stabilito dal diritto internazionale, così la validità di più ordinamenti giuridici particolari deve trovare fondamento in un unico ordinamento superiore efffettivo, sia questo un ordinamento assoluto rispetto agli stati o che si tratti di un ordimamento di uno stato che per la sua effetività ha il primato sugli altri.
10.Gli sviluppi della dottrina contemporanea.
La fase positivistica dello studio del diritto internazionale è la fase del primato del fenomeno giuridico sociale, che caratterizza gli sviluppi della dottrina contemporanea in cui si pone l'accento non tanto sul problema della validità delle norme internazionali quanto della loro esistenza.E' peraltro innegabile che orientamenti generali esistono.
11.Il divieto dell'uso della forza.
In tutto il secolo ventesimo, ma soprattutto a partire dalla fine della seconda guerra, si è sentita l'esigenza di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, anche con la predisposizione di un apparato istituzionale in grado di promuovere la soluzione della controversie internazionali con mezzi pacifici, di vegliare sul matenimento della pace e di intervenire in caso di situazioni critiche.
Dopo la prima guerra mondiale il patto delle società delle nazioni di Versailles del 28 aprile 1919, impegnava i membri a rispettare e a conservare, contro qualsiasi aggressione, l’integrità territoriale e l'indipendenza politica attuale di tutti i membri della società.
L'impegno di non ricorrere alla guerra non era espresso però in termnini assoluti.
I membri si obbligavano a sottoporre a procedura di arbitrato o di regolamento giudiziario o all'esame del consiglio le controversie suscettibili di provocare una rottura e convenivano che in nessun caso avrebbero fatto ricorso alla guerra prima che fosse trascorso un periodo di tre mesi a partire dalla decisione arbitrale o giudiziale o dal rapporto del consiglio.
Ulteriore impegno vi fu il Patto Generale di Rinuncia alla Guerra, detto di Briand-Kellog, a Parigi (28 agosto 1929), e ancora con la carta delle Nazioni Unite di San Francisco (26 giugno 1945) dove si fissano i fini delle Nazioni Unite stesse, tutti subordinati all'obiettivo della pace e della risoluzione pacifica delle controversie internazionali.
12.Carta delle Nazioni Unite.
Con la carta delle Nazioni Unite, non solo si bandisce l'uso della forza, ma anche della minaccia attuata con la forza.
Anche viene condannata l'organizzazione di forze irregolari, di bande armate o di mercenari in vista di incursioni sul territorio di un altro stato o atti di guerra civile sul territorio di altri stati, di terrorismo, e in ogni caso le acquisizioni territoriali ottenute con la minaccia o l'uso della forza in generale.
Le risoluzioni delle Nazioni unite definiscono nei particolari cosa si debba intendere per aggressione, invasione od occupazione (anche temporanea), l'utilizzo indiretto di forze armate stanziate in altri paesi, l'invio di bande di mercenari, ecc.
13.Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale secondo la Carta delle Nazioni Unite.
Il sisema della Carta delle Nazioni Unite affida al Consiglio di sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ai sensi dello art. 24.
Il Consiglio ha funzioni conciliative di accertamento dell'esistenza di minacce alla pace, di potere effettuare raccomandazioni e di decisioni sulle misure da prendere per mantenere o ristabilire la pace, anche può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare misure, però se queste dimostrano insufficienti il Consiglio può intraaprendere con forze militari ogni azione che sia necessaria per mantenere o stabilire la pace e la sicurezza internazionale (art.41, art. 42).
La complessa struttura organizzativa prevista dalla carta intraprendere le azioni militari necessarie per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale.
14.La cooperazione per sviluppo economico.
Nella Carta delle Nazioni Unite si pone anche il fine di conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale e umanitario.
In particolare allo art. 55 si pongono obiettivi come un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della manodopera e di sviluppo economico e sociale.
Anche il mantenimaento della pace può essere assicurato attraverso una azione di natura economica, una volta che sarebbe difficile mantenere la pace in una società internazionale dove esistano squilibri di condizioni economiche, al fine di garantire la uguaglianza sostanziale fra tutti i membri della comunità internazionale.
Promuovere un sistema di norme apertamente diseguale proprio però diretto a compensare mediante opportune misure la situazione dei paesi meno progrediti.
15.Obbligo di indenizzo: la Carta dei diritti e doveri economici degli stati.
La Carta dei diritti e dei doveri economici degli stati è stata approvata con 120 voti favorevoli.
Fra i 06 contrari troviamo Germania, Regno Unito, Stati Uniti e fra i 10 astenuti l'Austria, Francia, Giappone, Italia, Israele, Irlanda, Canada, ecc.
Su questo principio si fonda la critica a regola internazionale che subordina la nazionalizzazione dei beni e delle attività di imprese straniere al versamento di un indenizzo adeguato ed effettivo.
Tale obbligo di indenizzo penalizzerebbe gli stati più deboli in via di sviluppo che mirano a riacquistare il controllo delle loro risorse naturali ma che non hanno le possibilità finanziarie per la nazionalizzazione. Per ciò si sono proposte regole diverse per l'indenizzo.
16.I beni: la Carta dei diritti e doveri economici degli stati.
La Carta dei diritti e doveri economici degli stati prevede che ogni stato ha diritto di nazionalizzare, espropriare o di trasferire la proprietà dei beni stranieri contro un adeguato indenizzo, tenuto conto delle sue leggi e regolamenti e di tutte le circostanze che esso giudica pertinenti.
In tutti i casi in cui la questione dell'indenizzo sia controversa questa sarà regolata conformemente alla legislazione interna dello stato che nazionalizza e dei tribunali di tale stato, a meno che le parti di comune accordo non convengano di rimettere la decisione a terzi, attraverso l’estensione del concetto di sovranità al potere di disporre liberamente delle proprie risorse naturali.
In che riguarda le numerose dichiarazione della Assemblea generale delle Nazioni Unite, la applicazione della citata Carta si scontra non solo con il suo valore non giuridicamente vincolante ma anche sul mancato accoglimento unanime.
17.La protezione dei diritti dell'uomo.
L'attenzione agli inviolabili diritti dell'uomo è partita dalle Carte Costituzionali dei singoli paesi
I nuovi ordinamenti hanno affermato la centralità della persona umana che non può essere considerata mezzo per ulteriori fini statali.
Ma questo periodo segna una tendenza del superamento della concezione secondo la quale il diritto internazionale consente ad uno stato di intervenire presso un altro solo nel caso in cui quest'ultimo abbia violato le norme sul trattamento dei cittadini del primo .
18.Concluzione.
Con la fine della II guerra e per impulso dei principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite si ebbe una chiara affermazione dei diritti dell'uomo anche sul piano internazionale.
La carta annovera fra i fini delle Nazioni Unite anche quello di conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale, umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.(art. 1)
19.Bibliografia.
BESTA Enrico. Il diritto internazionale nel mondo antico, Milano, Giuffrè, 1946.
CASSESE Antonio. Diritto Internazionale, Bologna, Il Mulino, 2003.
CONFORTI Benedetto. Diritto Internazionale, 7ª ed., Padova 2005.
MORELLI Gaetano. Nozioni di Diritto Internazionale, Padova, 1967.
SAPIENZA Rosario.Elementi di diritto internazionale, Giappichelli, 2002.
TANZI Attila. Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo, Padova, 2006.